(Pubblicata nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 24 aprile 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e di qualita', la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varieta', popolazioni, cultivar, ecotipi e doni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica. 2. Possono considerarsi autoctone, ai fini di cui al comma 1, anche specie, razze, varieta' e cultivar di origine esterna, introdotte nel territorio regionale da almeno cinquanta anni e che, integratesi nell'agroecosistema del Friuli-Venezia Giulia, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela. 3. Possono, altresi', essere oggetto di tutela a norma della presente legge anche le specie, razze, varieta', attualmente scomparse dalla Regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, campi catalogo, centri di ricerca di altre Regioni o Paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.