(Pubblicata  nel  suppl.  straord. n. 7 al Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 24 aprile 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'
    1. La   Regione   autonoma   Friuli-Venezia  Giulia  favorisce  e
promuove,  nell'ambito  delle  politiche  di  sviluppo,  promozione e
salvaguardia  degli  agroecosistemi  e  delle produzioni tipiche e di
qualita',  la  tutela  delle risorse genetiche autoctone di interesse
agrario  e  forestale, incluse le piante spontanee imparentate con le
specie   coltivate,   relativamente  alle  specie,  razze,  varieta',
popolazioni,  cultivar, ecotipi e doni per i quali esistono interessi
dal  punto  di  vista economico, scientifico, ambientale, culturale e
che siano minacciati di erosione genetica.
    2.  Possono  considerarsi  autoctone,  ai fini di cui al comma 1,
anche   specie,  razze,  varieta'  e  cultivar  di  origine  esterna,
introdotte  nel  territorio regionale da almeno cinquanta anni e che,
integratesi  nell'agroecosistema  del  Friuli-Venezia Giulia, abbiano
assunto  caratteristiche  specifiche  tali  da suscitare interesse ai
fini della loro tutela.
    3.  Possono,  altresi',  essere  oggetto  di tutela a norma della
presente   legge   anche  le  specie,  razze,  varieta',  attualmente
scomparse  dalla  Regione e conservate in orti botanici, allevamenti,
istituti  sperimentali,  banche  genetiche pubbliche o private, campi
catalogo,  centri  di  ricerca di altre Regioni o Paesi, per le quali
esiste un interesse a favorire la reintroduzione.